G.U. n. L 180 del 6 luglio 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione del 5 luglio 2016 che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21.

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